Art. 22

LEGGE 11 agosto 2014, n. 125

In vigore dal 1 gen 2024
Istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo 1. Nell'ambito delle finalità della presente legge, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo. 2. Fermo restando quanto previsto dagli , il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia possono stipulare apposita convenzione con la società Cassa depositi e prestiti Spa al fine di avvalersi della medesima e delle società da essa partecipate per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, per le finalità di cui all' nonchè per la strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell'ambito di accordi con organizzazioni finanziarie europee o internazionali o della partecipazione a programmi dell'Unione europea. 3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2 sono a carico del bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. 4. La società Cassa depositi e prestiti Spa può destinare, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità della presente legge, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all'. 4-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2023, N. 213 . 5. Con la convenzione di cui al comma 2 sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
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LEGGE 11 agosto 2014, n. 125 (Art. 22 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.) — Testo vigente | Portale Normativo