Art. 25

LEGGE 11 agosto 2014, n. 125

In vigore dal 1 mar 2020
Regioni ed enti locali 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia promuovono forme di partenariato e collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nel campo della cooperazione allo sviluppo. Nel rispetto dell', comma 2, l'Agenzia può concedere contributi al finanziamento delle iniziative di cui al comma 2 dell'. I contributi di cui al presente comma possono essere erogati in forma anticipata .
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LEGGE 11 agosto 2014, n. 125 (Art. 25 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.) — Testo vigente | Portale Normativo