Art. 29

LEGGE 11 agosto 2014, n. 125

In vigore dal 29 ago 2014
Partner internazionali 1. L'Italia favorisce l'instaurazione sul piano internazionale di collaborazioni istituzionali, nel rispetto dei principi di piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner e di efficacia degli aiuti, con i Governi dei Paesi partner, nonchè con gli organismi internazionali, con le banche di sviluppo, con i fondi internazionali, con l'Unione europea e con gli altri Paesi donatori, favorendo anche forme di collaborazione triangolare.
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LEGGE 11 agosto 2014, n. 125 (Art. 29 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.) — Testo vigente | Portale Normativo