Art. 34

LEGGE 11 agosto 2014, n. 125

In vigore dal 29 ago 2014
Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 agosto 2014 NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Mogherini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Orlando
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