Art. 32

LEGGE 11 agosto 2014, n. 125

In vigore dal 18 giu 2025
Disposizioni transitorie 1. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo continua ad operare sulla base della normativa attualmente vigente fino alla data di cui all', comma 1. A decorrere dalla medesima data, gli stanziamenti disponibili di cui all', comma 1, lettera a), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e la responsabilità per la realizzazione ed il finanziamento degli interventi approvati ed avviati sulla base della medesima legge sono trasferiti all'Agenzia, che, nei limiti previsti dalla presente legge, subentra alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi connessi con gli interventi stessi. Il regolamento di cui all', comma 13, regola le modalità del trasferimento. 2. La rendicontazione dei progetti conclusi alla data di cui all', comma 1, è curata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Alla rendicontazione si applica la normativa vigente al momento dell'effettuazione della spesa. 3. Nel fondo rotativo di cui all' confluiscono gli stanziamenti già effettuati per le medesime finalità di cui alla presente legge, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, della legge 3 gennaio 1981, n. 7, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49. 4. L'Agenzia si avvale degli esperti di cui all', comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo di cinquanta unità. Entro la data di cui all', comma 1, gli interessati possono optare per il mantenimento in servizio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 5. Il contratto individuale di lavoro del personale di cui al comma 4 resta regolato dalla normativa attualmente vigente, ivi inclusa quella relativa al servizio all'estero nel limite dei posti istituiti ai sensi dell', commi 7 e 8, ferma restando la possibilità per gli interessati in possesso dei requisiti di legge di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza dell'Agenzia. 6. A decorrere dalla data di cui all', comma 1, l'Istituto agronomico per l'Oltremare è soppresso. Le relative funzioni e le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono contestualmente trasferite all'Agenzia, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale. 7. Le organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell', comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte nell'Anagrafe unica delle ONLUS, su istanza avanzata dalle stesse presso l'Agenzia delle entrate. In ogni caso, per i primi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero fino al momento dell'avvenuta iscrizione, rimangono validi gli effetti del riconoscimento dell'idoneità concessa ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Le Organizzazioni non governative di cui al presente comma sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.(6)(7)
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