Art. 34 · LEGGE 11 agosto 2014, n. 125

Art. 34

LEGGE 11 agosto 2014, n. 125

In vigore dal 29 ago 2014
Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 agosto 2014 NAPOLITANO Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Mogherini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Orlando
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