Art. 23

LEGGE 11 agosto 2014, n. 125

In vigore dal 29 ago 2014
Sistema della cooperazione italiana allo sviluppo 1. La Repubblica riconosce e promuove il sistema della cooperazione italiana allo sviluppo, costituito da soggetti pubblici e privati, per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cooperazione allo sviluppo, sulla base del principio di sussidiarietà. 2. Sono soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo: a) le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici; b) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali; c) le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'; d) i soggetti con finalità di lucro, qualora agiscano con modalità conformi ai principi della presente legge, aderiscano agli standard comunemente adottati sulla responsabilità sociale e alle clausole ambientali, nonchè rispettino le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali.
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LEGGE 11 agosto 2014, n. 125 (Art. 23 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.) — Testo vigente | Portale Normativo