Art. 23
LEGGE 11 agosto 2014, n. 125
In vigore dal 29 ago 2014
Sistema della cooperazione italiana allo sviluppo
1. La Repubblica riconosce e promuove il sistema della cooperazione italiana allo sviluppo, costituito da soggetti pubblici e privati, per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cooperazione allo sviluppo, sulla base del principio di sussidiarietà.
2. Sono soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo:
a) le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici;
b) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali;
c) le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di cui all';
d) i soggetti con finalità di lucro, qualora agiscano con modalità conformi ai principi della presente legge, aderiscano agli standard comunemente adottati sulla responsabilità sociale e alle clausole ambientali, nonchè rispettino le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali.
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