Art. 24

LEGGE 11 agosto 2014, n. 125

In vigore dal 1 mar 2020
Amministrazioni dello Stato, camere di commercio, università ed enti pubblici 1. L'Italia favorisce l'apporto e la partecipazione delle amministrazioni dello Stato, del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle università e degli enti pubblici alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, quando le rispettive specifiche competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato per la migliore realizzazione dell'intervento, e promuove, in particolare, collaborazioni interistituzionali volte al perseguimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge. 2. L'Agenzia, fatte salve le competenze del Comitato congiunto di cui all', mediante convenzione che determina modalità di esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute, può affidare ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo l'attuazione di iniziative di cooperazione previste dalla presente legge o può concedere contributi ai predetti soggetti per la realizzazione di proposte progettuali da essi presentate. Nelle convenzioni di cui al presente comma può essere disposta la corresponsione di anticipazioni . 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le istituzioni pubbliche coinvolte nell'attuazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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LEGGE 11 agosto 2014, n. 125 (Art. 24 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.) — Testo vigente | Portale Normativo