Art. 6
LEGGE 11 agosto 2014, n. 125
In vigore dal 29 ago 2014
Partecipazione ai programmi dell'Unione europea
1. L'Italia partecipa alla definizione della politica di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea, contribuisce al bilancio e ai fondi dell'Unione europea e armonizza i propri indirizzi e le proprie linee di programmazione con quelli dell'Unione europea, favorendo la realizzazione di progetti congiunti.
2. L'Italia contribuisce altresì all'esecuzione di programmi europei di aiuto allo sviluppo, anche partecipando alla gestione centralizzata indiretta, di norma mediante l'Agenzia di cui all'.
3. Sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale di programmazione di cui all', il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale è responsabile delle relazioni con l'Unione europea con riferimento agli strumenti finanziari europei in materia di aiuto allo sviluppo.
4. Sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale di programmazione di cui all', al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono altresì attribuite la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo.
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