Art. 3

LEGGE 11 agosto 2014, n. 125

In vigore dal 29 ago 2014
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1. All', comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale». 2. La denominazione «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero degli affari esteri». Note all': - Si riporta il testo dell', comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' della L. 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente legge: "1. I Ministeri sono i seguenti: 1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 2) Ministero dell'interno; 3) Ministero della giustizia; 4) Ministero della difesa; 5) Ministero dell'economia e delle finanze; 6) Ministero dello sviluppo economico; 7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 10) Ministero del lavoro, e delle politiche sociali; 11) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; 12) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 13) Ministero della salute.".
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