Art. 3
LEGGE 11 agosto 2014, n. 125
In vigore dal 29 ago 2014
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
1. All', comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
2. La denominazione «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero degli affari esteri».
Note all':
- Si riporta il testo dell', comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' della L. 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente legge:
"1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero dello sviluppo economico;
7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
10) Ministero del lavoro, e delle politiche sociali;
11) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
12) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
13) Ministero della salute.".
Storico versioni
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