Art. 11
LEGGE 11 agosto 2014, n. 125
In vigore dal 29 ago 2014
Competenze del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del vice Ministro della cooperazione allo sviluppo
1. La responsabilità politica della cooperazione allo sviluppo è attribuita al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne stabilisce gli indirizzi e assicura l'unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative nazionali di cooperazione, nell'ambito delle deliberazioni assunte dal Comitato di cui all'.
2. Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono attribuiti il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nonchè la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali e dell'Unione europea competenti in materia di CPS.
3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, conferisce la delega in materia di cooperazione allo sviluppo ad un vice Ministro. Con le procedure di cui all', comma 4, della suddetta legge, il vice Ministro è invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei ministri nelle quali siano trattate materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo, di cui all', comma 2, della presente legge.
Note all':
- Il testo dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, a non più di dieci Sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro competente, è approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.".
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