Art. 13

LEGGE 11 agosto 2014, n. 125

In vigore dal 1 gen 2022
Poteri di indirizzo e controllo del Parlamento 1. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano, ai fini dell'espressione del parere, lo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo, di cui all' ... . Le Commissioni si esprimono nei termini previsti dal regolamento della rispettiva Camera, decorsi i quali il documento è approvato anche in assenza del parere. 2. Le Commissioni parlamentari competenti esaminano altresì, ai fini dell'espressione del parere, gli schemi dei regolamenti di cui all', comma 13, e all', comma 1. Le Commissioni si esprimono nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta.
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LEGGE 11 agosto 2014, n. 125 (Art. 13 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.) — Testo vigente | Portale Normativo