Accordo
Art. 16
In vigore dal 17 lug 2014
Trasparenza - fornitura delle informazioni
ai soggetti interessati
Il presente accordo non interferisce con gli obblighi giuridici delle Parti, come enunciato nelle rispettive legislazioni, di fornire ai soggetti interessati le informazioni relative alle finalità del trattamento e all'identità del controllore dei dati, ai destinatari o categorie di destinatari, all'esistenza del diritto di accesso e del diritto di rettifica dei dati che li riguardano, nonché di fornire qualsiasi altra informazione quali il fondamento giuridico dell'operazione di trattamento cui sono destinati i dati, i limiti temporali per la memorizzazione dei dati e il diritto di ricorso, nel rispetto delle predette legislazioni.
Tali informazioni possono essere negate conformemente alle rispettive legislazioni delle Parti, incluso il caso in cui la fornitura di tali dati possa pregiudicare:
a) le finalità per le quali i dati sono stati richiesti, ottenuti o trattati;
b) indagini o procedimenti giudiziari condotti dalle competenti autorità della Repubblica Italiana o dalle competenti autorità degli Stati Uniti; o
c) i diritti e le libertà di terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2014-07-03;99#art-a-16