Accordo
Art. 20
In vigore dal 17 lug 2014
Spese
Ciascuna Parte onora le spese sostenute dalle proprie autorità nell'applicazione del presente accordo. In casi particolari le Parti possono concordare intese diverse, nel rispetto della rispettiva legislazione nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2014-07-03;99#art-a-20