Accordo
Art. 17
In vigore dal 17 lug 2014
Informazione
Previa richiesta, la Parte ricevente informa la Parte trasmittente in merito al trattamento dei dati forniti e al risultato conseguito.
La Parte ricevente garantisce la tempestiva comunicazione della risposta alla Parte trasmittente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-07-03;99#art-a-17