Accordo

Art. 12

In vigore dal 17 lug 2014
Limite al trattamento ai fini della protezione dei dati personali e di altre informazioni 1. Fatto salvo l', paragrafo 3, ciascuna Parte può trattare i dati acquisiti ai sensi del presente accordo: a) per la finalità delle proprie indagini criminali; b) per prevenire una grave minaccia alla propria pubblica sicurezza; c) nei propri procedimenti giudiziari non penali o amministrativi direttamente connessi alle indagini di cui alla lettera a); oppure d) per qualsiasi altro scopo, soltanto con il previo consenso della Parte che ha trasmesso i dati. 2. Le Parti non comunicano i dati forniti ai sensi del presente accordo, ad alcuno Stato terzo, organismo internazionale o soggetto privato, senza il consenso della Parte che ha fornito i dati e senza le appropriate garanzie. 3. Una Parte può effettuare un'interrogazione automatizzata degli schedari di DNA o dati dattiloscopici dell'altra Parte, a norma degli o 7, e trattare i dati ottenuti attraverso tale interrogazione, compresa la comunicazione dell'esistenza o meno di un riscontro positivo, unicamente al fine di: a) accertare la concordanza tra i profili DNA o i dati dattiloscopici raffrontati; b) predisporre e inoltrare una successiva domanda di assistenza conformemente alla legislazione nazionale, incluse le norme sull'assistenza giudiziaria, in caso di concordanza dei dati; oppure c) effettuare la registrazione, secondo quanto richiesto o consentito dalla propria legislazione nazionale. 4. La Parte che gestisce lo schedario può trattare i dati che le vengono trasmessi dalla Parte che interroga nel corso dell'interrogazione automatizzata di cui agli solo se tale trattamento è necessario per realizzare un raffronto, rispondere per via automatizzata all'interrogazione o effettuare la registrazione ai sensi dell'. Al termine del raffronto o della risposta automatizzata alle interrogazioni, i dati trasmessi sono immediatamente cancellati, a meno che non sia necessario un ulteriore trattamento per le finalità di cui al presente articolo, paragrafo 3, lettere b) e c).
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urn:nir:stato:legge:2014-07-03;99#art-a-12

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Art. 12 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalita', fatto a Roma il 28 maggio 2009. — Testo vigente | Portale Normativo