Accordo
Art. 4
In vigore dal 17 lug 2014
Interrogazione automatizzata dei dati dattiloscopici
1. Per la prevenzione e le indagini relative alle forme gravi di criminalità le Parti autorizzano i rispettivi punti di contatto nazionali, di cui all', ad accedere ai dati di riferimento dei loro sistemi automatizzati di identificazione delle impronte digitali all'uopo creati, con la facoltà di procedere ad interrogazioni automatizzate tramite il raffronto dei dati dattiloscopici. Le interrogazioni possono essere effettuate solo caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale delle Parti.
2. Il confronto dei dati dattiloscopici con i dati di riferimento conservati dalla Parte responsabile dello schedario viene effettuato dai punti di contatto nazionali interroganti mediante trasmissione automatizzata dei dati di riferimento necessari per una chiara concordanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2014-07-03;99#art-a-4