Accordo
Art. 3
In vigore dal 17 lug 2014
Dati dattiloscopici
Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le Parti garantiscono la disponibilità dei dati di riferimento contenuti nei sistemi nazionali automatizzati di identificazione delle impronte digitali di cui all', paragrafo 4, creati per la prevenzione dei reati e le relative indagini. I dati di riferimento contengono unicamente i dati dattiloscopici ed un riferimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-07-03;99#art-a-3