Accordo

Art. 1

In vigore dal 17 lug 2014
Allegato ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA SUL RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE NELLA PREVENZIONE E LOTTA ALLE FORME GRAVI DI CRIMINALITÀ Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America (di seguito «le Parti»); Mossi dal desiderio di cooperare più efficacemente come partner nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, in particolare al terrorismo; Riconoscendo che la condivisione di informazioni è una componente essenziale dell'azione di contrasto alle forme gravi di criminalità e, in particolare, al terrorismo; Riconoscendo l'importanza della prevenzione e della lotta alle forme gravi di criminalità, in particolare al terrorismo, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo, segnatamente il diritto alla riservatezza della sfera privata; Ispirandosi alla Convenzione riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, fatta a Prüm il 27 maggio 2005; Intenzionati a rafforzare e incoraggiare la cooperazione fra le Parti in uno spirito di partenariato fondato su criteri di disponibilità delle informazioni e di reciprocità, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e con la normativa internazionale applicabile anche in materia di protezione dei dati personali; Convengono quanto segue: . Definizioni Ai fini del presente accordo, 1. Per profilo del DNA (schema identificativo del DNA ) si intende un codice alfabetico o numerico che rappresenta una serie di caratteristiche identificative della parte non codificante del campione di DNA umano analizzato, vale a dire la struttura molecolare particolare dei vari loci del DNA. 2. Per dati personali si intende qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile (il «soggetto interessato»), inclusi i dati di riferimento, di cui al comma 4 del presente articolo, che sono riconducibili ad un soggetto. 3. Per trattamento dei dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, memorizzazione, adattamento o modifica, ordinamento, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco o eliminazione attraverso la cancellazione o la distruzione dei dati personali. 4. Per dati di riferimento si intendono il profilo del DNA e i relativi riferimenti (dati identificativi del DNA ) o i dati dattiloscopici e i relativi riferimenti (dati identificativi delle impronte digitali). I dati di riferimento non devono contenere alcun elemento che consenta l'identificazione diretta del soggetto interessato. I dati di riferimento non riconducibili ad un individuo (non tracciabili) devono essere riconoscibili come tali.
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Art. 1 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalita', fatto a Roma il 28 maggio 2009. — Testo vigente | Portale Normativo