Accordo
Art. 5
In vigore dal 17 lug 2014
Punti di contatto nazionali e accordi di attuazione
1. Per la trasmissione dei dati di cui all' ciascuna Parte designa uno o più punti di contatto nazionali. Le competenze dei predetti punti di contatto e le modalità di accesso alle banche dati sono disciplinate dalla legislazione nazionale della Parte che designa il punto di contatto.
2. Le modalità tecniche e procedurali relative alle interrogazioni effettuate ai sensi dell', compresi eventuali limiti quantitativi delle richieste, sono definite in una o più intese di attuazione. Tali intese includeranno anche un gruppo esaustivo di reati, che formeranno oggetto di cooperazione ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali, punibili con una pena privativa della libertà superiore nel massimo ad un anno o con pene più severe.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-07-03;99#art-a-5