Accordo

Art. 11

In vigore dal 17 lug 2014
Riservatezza e protezione dei dati 1. Le Parti riconoscono che la gestione e il trattamento dei dati personali vicendevolmente acquisiti sono di importanza cruciale per la compiuta attuazione del presente accordo, e che ciascuna Parte garantisca un equivalente livello di protezione dei dati personali. 2. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali con imparzialità e in conformità con le rispettive leggi: a) assicurano che i dati personali forniti siano adeguati e pertinenti rispetto allo specifico scopo della trasmissione; b) conservano i dati personali soltanto per il tempo necessario allo specifico scopo per il quale sono stati forniti o ulteriormente trattati ai sensi del presente accordo; e c) garantiscono che i dati personali eventualmente inesatti siano tempestivamente sottoposti all'attenzione della Parte ricevente, affinché siano adottate le appropriate misure correttive.
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urn:nir:stato:legge:2014-07-03;99#art-a-11

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