Accordo

Art. 13

In vigore dal 17 lug 2014
Rettifica, blocco e cancellazione dei dati 1. A richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente è tenuta a rettificare, bloccare o cancellare, conformemente alla propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente accordo che siano inesatti o incompleti, oppure se la propria raccolta o ulteriore trattamento contravviene al presente accordo o alle norme applicabili alla Parte trasmittente. 2. Quando una Parte viene a conoscenza dell'inesattezza dei dati ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente accordo, adotta tutte le appropriate misure per prevenire che si faccia erroneamente affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la cancellazione o la rettifica di tali dati. 3. Ciascuna Parte informa l'altra se viene a conoscenza che i dati materiali da essa trasmessi all'altra Parte o ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente accordo, sono inesatti od inattendibili o destano seri dubbi.
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urn:nir:stato:legge:2014-07-03;99#art-a-13

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Art. 13 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalita', fatto a Roma il 28 maggio 2009. — Testo vigente | Portale Normativo