Accordo

Art. 14

In vigore dal 17 lug 2014
Documentazione 1. Ciascuna Parte conserva una registrazione della trasmissione e del ricevimento dei dati comunicati all'altra Parte, ai sensi del presente accordo. Tale registrazione serve a: a) garantire un efficace controllo sull'ammissibilità della trasmissione e sulla protezione dei dati, conformemente alla legislazione nazionale di ciascuna Parte; b) consentire alle Parti di esercitare appieno i diritti loro conferiti in virtù degli ; e c) garantire la sicurezza dei dati. La registrazione comprende: a) le informazioni sul dato trasmesso e i motivi che hanno originato la trasmissione; b) la data della trasmissione; e c) il destinatario dei dati qualora gli stessi siano forniti ad altri soggetti. I dati registrati sono protetti da idonee disposizioni contro ogni uso non conforme e altri usi impropri e sono conservati per due anni. Dopo la scadenza del termine di conservazione, i dati registrati sono immediatamente cancellati, salvo che ciò sia contrario alla legislazione nazionale, incluse le norme applicabili in materia di protezione e conservazione dei dati.
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urn:nir:stato:legge:2014-07-03;99#art-a-14

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Art. 14 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalita', fatto a Roma il 28 maggio 2009. — Testo vigente | Portale Normativo