Accordo
Art. 14
In vigore dal 17 lug 2014
Documentazione
1. Ciascuna Parte conserva una registrazione della trasmissione e del ricevimento dei dati comunicati all'altra Parte, ai sensi del presente accordo. Tale registrazione serve a:
a) garantire un efficace controllo sull'ammissibilità della trasmissione e sulla protezione dei dati, conformemente alla legislazione nazionale di ciascuna Parte;
b) consentire alle Parti di esercitare appieno i diritti loro conferiti in virtù degli ; e
c) garantire la sicurezza dei dati.
La registrazione comprende:
a) le informazioni sul dato trasmesso e i motivi che hanno originato la trasmissione;
b) la data della trasmissione; e
c) il destinatario dei dati qualora gli stessi siano forniti ad altri soggetti.
I dati registrati sono protetti da idonee disposizioni contro ogni uso non conforme e altri usi impropri e sono conservati per due anni.
Dopo la scadenza del termine di conservazione, i dati registrati sono immediatamente cancellati, salvo che ciò sia contrario alla legislazione nazionale, incluse le norme applicabili in materia di protezione e conservazione dei dati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-07-03;99#art-a-14