Accordo
Art. 19
In vigore dal 17 lug 2014
Consultazioni
1. Le Parti si consultano regolarmente sull'applicazione delle disposizioni del presente accordo.
2. In caso di controversie sull'interpretazione o applicazione del presente accordo, le Parti si consultano al fine di agevolarne la risoluzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-07-03;99#art-a-19