Accordo relativo all'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) BLUE MED

Art. 28

Accesso di uno Stato al presente Accordo

In vigore dal 12 lug 2014
Accesso di uno Stato al presente Accordo 1. Il presente Accordo è aperto all'Accesso da parte di ogni Stato, a condizione che lo spazio aereo sotto la propria responsabilità, in conformità con gli Accordi Regionali ICAO sulla Navigazione Aerea, sia adiacente allo spazio aereo del FAB BLUE MED identificato nell' del presente Accordo. 2. Ogni Stato che desideri diventare parte del presente Accordo e del FAB BLUE MED, presenta al Consiglio di Governo BLUE MED una richiesta di accesso. 3. Il Consiglio di Governo procede con la valutazione della domanda, in accordo ai requisiti del FAB ed in linea con la normativa Cielo Unico Europeo e relativo acquis comunitario. A condizione che lo Stato richiedente già attui pienamente la normativa SES ed il relativo acquis comunitario, il Consiglio di Governo potrà fornire parere positivo sulla domanda di cui al paragrafo 2, in base agli del presente Accordo. 4. A seguito del parere positivo fornito dal BLUE MED Consiglio di Governo in merito alla richiesta di accesso menzionata nel paragrafo, lo Stato proponente e gli Stat Membri del FAB BLUE MED siglano un accordo che descriva le condizioni di accesso ed ogni cambiamento eventualmente necessario al presente Accordo. L'accordo di accesso, ed ogni cambiamento al presente Accordo, dovranno sono sottoposti alla ratifica di tutti gli Stati Membri, in conformità ai rispettivi requisiti costituzionali. Fatta salva la possibilità di prevedere l'applicazione provvisoria di tale accordo di accesso durante il processo di ratifica, tali accordi hanno effetto dopo un periodo di transizione proposto dal BLUE MED Consiglio di Governo. 5. L'accesso di uno Stato al presente Accordo è comunicato da parte del Consiglio di Governo ai partner associati, all'ICAO, alla Commissione Europea ed al Depositario identificato nell' del presente Accordo. 6. Il Consiglio di Governo BLUE MED deve adottare o, eventualmente proporre agli Stati Membri, l'adozione di tutte le misure necessarie richieste dal predetto accesso.
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Accesso di uno Stato al presente Accordo (Art. 28 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo