Accordo relativo all'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) BLUE MED
Art. 32
Sospensione dell' Accordo
In vigore dal 12 lug 2014
Sospensione dell' Accordo
1. Ogni Stato Membro ha il diritto di sospendere immediatamente l'applicazione del presente Accordo, o parte dello stesso, per salvaguardare l'ordine pubblico nazionale, gli interessi di sicurezza e difesa nazionale e/o in caso di conflitti e tensioni internazionali.
2. Tale decisione è immediatamente notificata per iscritto al Consiglio di Governo BLUE MED, ai Partner Associati, all'ICAO, alla Commissione Europea ed al Depositario.
3. Lo Stato Membro che sospende l'applicazione del presente Accordo fà tutto il possibile per terminare la sospensione non appena possibile, e notifica immediatamente agli altri Stati Membri quando la sospensione può considerarsi terminata.
4. Lo Stato Membro che sospende l'applicazione del presente Accordo, o parte dello stesso, in linea di principio sostiene i costi direttamente risultanti dalla sospensione dello stesso Accordo.
Questi costi sono determinati in un accordo specifico concluso tra lo Stato Membro che sospende il presente Accordo e gli altri Stati Membri.
5. Il Consiglio di Governo BLUE MED prende ogni misura ritenuta appropriata, richiesta dalla sospensione sopramenzionata.
6. Nel caso in cui gli Stati Membri decidano congiuntamente di sospendere il presente Accordo in un qualsiasi momento tramite dichiarazione scritta, per salvaguardare l'ordine pubblico, gli interessi di sicurezza e difesa nazionale e/o in caso di conflitti e tensioni internazionali, gli stessi lo notificano immediatamente per iscritto ai Partner Associati, all'ICAO, alla Commissione Europea ed al Depositano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2014-06-23;96#art-ara-32