Accordo relativo all'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) BLUE MED
Art. 27
Segnalazione di inconvenienti e diffusione delle informazioni
In vigore dal 12 lug 2014
Segnalazione di inconvenienti e diffusione delle informazioni
1. Tutti gli Stati Membri dispongono di adeguati meccanismi di segnalazione degli inconvenienti, in conformità con la normativa internazionale ed europea.
2. Gli Stati Membri assicurano che le informazioni riguardanti la sicurezza in BLUE MED vengano riportate, collezionate, protette, scambiate e diffuse in maniera adeguata.
3. Il solo obiettivo della segnalazione di eventi è per la prevenzione di incidenti od inconvenienti e non l'attribuzione di responsabilità o colpa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-06-23;96#art-ara-27