Accordo relativo all'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) BLUE MED
Art. 24
Ricerca e Soccorso
In vigore dal 12 lug 2014
Ricerca e Soccorso
1. Operazioni di Ricerca e Soccorso, in riferimento ad inconvenienti ed incidenti sul territorio di ogni Stato Membro ed all'interno dello spazio aereo sotto la propria responsabilità secondo l'Accordo Regionale sulla Navigazione Aerea ICAO, sono condotte sotto il coordinamento delle autorità competenti dello stesso Stato Membro.
2. Nel caso di operazioni di Ricerca e Soccorso transfrontaliere, che coinvolgano due o più parti del presente Accordo, gli Stati Membri si impegnano a cooperare e coordinare le operazioni di Ricerca e Soccorso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2014-06-23;96#art-ara-24