Accordo relativo all'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) BLUE MED

Art. 26

Investigazione di incidenti ed inconvenienti gravi

In vigore dal 12 lug 2014
Investigazione di incidenti ed inconvenienti gravi 1. Nell'eventualità di un incidente o di un inconveniente grave, in accordo alla Convenzione di Chicago, che si manifesta nello spazio aereo al di sopra del territorio di uno Stato Membro o sotto la sua responsabilità in accordo alle regole ICAO (riferito nel seguito come "lo Stato Membro in cui si manifesta l'evento") e controllato da un fornitore di servizi alla navigazione aerea diverso dal fornitore il cui principale luogo di operazioni è collocato nel territorio dello Stato Membro in cui l'evento si è sviluppato (riferito nel seguito come "Il fornitore dei servizi alla navigazione aerea operante"), lo Stato Membro del fornitore dei servizi alla navigazione aerea operante dovrà notificare tale evento senza ritardo e con i mezzi più appropriati alle autorità competenti dello Stato Membro in cui l'evento si è manifestato. La notifica dovrà avere lo stesso contenuto previsto per la notifica dell'Annesso 13 della Convenzione di Chicago. 2. Su richiesta, allo stato Membro in cui l'evento si è manifestato o allo Stato che conduce l'investigazione in accordo all'Annesso 13 della Convenzione di Chicago, sono forniti, ed è consentito l'accesso al materiale necessario da parte di ogni fornitore di servizi alla navigazione aerea interessato e di ogni autorità competente dello Stato Membro in modo da permettere la conduzione di un'investigazione sull'incidente o sull' inconveniente grave. Lo Stato Membro del fornitore dei servizi alla navigazione aerea operante garantisce allo Stato che conduce l'investigazione, in accordo alla propria normativa nazionale, accesso a locali, strutture, materiali, personale, documentazione o qualsiasi altra informazione sul fornitore dei servizi alla navigazione aerea operante e delle autorità competenti. Le informazioni fornite non sono rese pubbliche e non sono utilizzate per fini diversi dall'inchiesta di sicurezza. 3. Lo Stato Membro del fornitore dei servizi alla navigazione aerea operante ha l'opportunità di nominare un rappresentante accreditato che prenda parte all'investigazione. 4. Ogni Stato Membro che su richiesta dello Stato che conduce l'investigazione abbia fornito informazioni o accesso verso le proprie autorità competenti a fornitori di servizi alla navigazione aerea, ha la possibilità di nominare un rappresentante accreditato al fine di partecipare all'investigazione come previsto dall'Annesso 13 ICAO e dalla relativa normativa comunitaria e nazionale. Le autorità competenti dello Stato che conducono l'investigazione consegnano la propria relazione finale di indagine nella lingua dello stato, assieme ad una traduzione in lingua inglese, unitamente ad ogni raccomandazione di sicurezza che scaturisca dall'investigazione, alle autorità competenti dello Stato Membro del fornitore dei servizi alla navigazione aerea operante, così come, su richiesta, agli altri Stati Membri ed al BLUE MED Consiglio di Governo. 5. Il presente Articolo sostituisce ogni norma che regoli l'investigazione su incidenti o inconvenienti gravi in ogni accordo bilaterale esistente tra due Stati Membri in relazione alla fornitura dei servizi del traffico aereo.
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Investigazione di incidenti ed inconvenienti gravi (Art. 26 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo