Accordo relativo all'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) BLUE MED
Art. 31
Risoluzione dell'Accordo
In vigore dal 12 lug 2014
Risoluzione dell'Accordo
1. Gli Stati Membri possono decidere all'unanimità di risolvere in ogni momento il presente Accordo.
2. La risoluzione viene realizzata attraverso una dichiarazione scritta da tutti gli Stati Membri al Depositario, nella quale si indica la risoluzione del presente Accordo in una data specifica da concordare tra gli Stati Membri.
3. Gli Stati Membri determinano e allocano congiuntamente e i costi risultanti da tale risoluzione.
4. La risoluzione del presente Accordo è comunicata dal Consiglio di Governo ai Partner Associati, all'ICAO, alla Commissione Europea ed al Depositario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-06-23;96#art-ara-31