Accordo relativo all'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) BLUE MED

Art. 33

Risoluzione delle dispute

In vigore dal 12 lug 2014
Risoluzione delle dispute 1. Ogni disputa che insorga ira gli Stati Membri riguardante l'interpretazione o l'applicazione di una norma contenuta nel presente Accordo, includendo la sua esistenza, validità o conclusione, che non possa essere risolta per via amichevole, all'interno di un periodo di sei mesi dalla prima comunicazione scritta da parte di uno Stato Membro agli altri Stati interessati attraverso negoziazioni e consultazioni diplomatiche dirette tra gli Stati Membri interessati, è indirizzata al Consiglio di Governo. 2. Nel caso in cui la disputa non possa essere risolta tramite l'intervento del Consiglio di Governo BLUE MED entro tre mesi dalla sua comunicazione allo stesso Board, gli Stati Membri interessati sono titolati ad indirizzare la disputa all'arbitrato come previsto dalle "Regole opzionali per le dispute di arbitrato tra due Stati, della Corte Permanente di Arbitrato", ad eccezione delle dispute derivanti dall'applicazione degli . 3. I costi di arbitrato, includendo le tasse e le spese previste per lo stesso, sono sostenute dagli Stati Membri partecipanti alla procedura di arbitrato e sono ripartiti tra loro dalla Corte Permanente. 4. Le decisioni del tribunale di arbitrato sono vincolanti per gli Stati Membri che sono parte in causa nella disputa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2014-06-23;96#art-ara-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo