Accordo relativo all'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) BLUE MED

Art. 37

Depositario

In vigore dal 12 lug 2014
Depositario 1. Il Governo italiano ha il ruolo di Depositario del presente Accordo e dei suoi Allegati e ne conserva copia ufficiale. 2. Copia originale di ogni strumento di ratifica, recesso, conclusione o sospensione del presente Accordo e dell'accesso o del recesso di Partner Associati, è conservata dal Depositario. 3. Il Depositario: a) Informa gli Stati Membri di: i. Ogni deposito di un documento di ratifica o di accesso con la data dello stesso; ii. La data di entrata in vigore del presente Accordo; iii. L'accettazione ed entrata in vigore di ogni variazione al presente Accordo; iv. Ogni richiesta da parte di uno Stato di accesso al presente Accordo; e v. Ogni recesso da parte di uno Stato Membro dal presente Accordo; b) Registra il presente Accordo ed ogni variazione successiva con l'Organizzazione internazionale dell'Aviazione Civile ed informa la Commissione Europea della data di entrata in vigore del presente Accordo e di ogni variazione successiva; c) Informa l'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile e la Commissione Europea di: i. Ogni accesso o ogni recesso dal presente Accordo con la data dello stesso; e ii. La sospensione o la conclusione del presente Accordo con la data dello stesso; d) Trasmette copie certificate del presente Accordo a tutti gli Stati Membri; e e) Svolge ogni altra funzione abituale per i Depositari.
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