Art. 3
Disposizioni di carattere finanziario
In vigore dal 12 lug 2014
1. Per le attività e per quanto connesso alla partecipazione agli organi di cui agli , paragrafo 1, lettera b), dell'Accordo, provvede l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Per le attività e per quanto connesso alla partecipazione dei propri rappresentanti agli organi di cui agli , paragrafo 5, e 22, paragrafo 1, lettere a) e c), dell'Accordo, provvede ENAV S.p.A. con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
3. ENAC ed ENAV S.p.A. provvedono agli oneri di rispettiva competenza derivanti dall'applicazione degli dell'Accordo con le proprie risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-06-23;96#art-rd-3