Accordo relativo all'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) BLUE MED

Art. 19

Consiglio di Governo

In vigore dal 12 lug 2014
Consiglio di Governo 1. Con il presente Accordo viene costituito il "Consiglio di Governo BLUE MED" inteso come organo decisionale comune ai fini dell'implementazione, operatività e ulteriore sviluppo dei presente Accordo e del FAB BLUE MED. 2. Il "Consiglio di Governo" è costituito dalle seguenti rappresentanze: (a) Membri con diritto di voto: un rappresentante autorizzato per ogni Stato Membro. In aggiunta, ogni Stato Membro può designare, in maniera permanente o occasionale, un rappresentante militare autorizzato. Ogni Stato ha la possibilità di esprimere un singolo voto; e (b) Membri senza diritto di voto: (i) un rappresentante del Comitato delle Autorità Nazionali di Supervisione; (ii) un rappresentante del Comitato di Coordinamento Civile/Militare; and (iii)un rappresentante del Comitato dei Fornitori di Servizi alla Navigazione Aerea. 3. Su invito da parte del Consiglio di Governo BLUE MED, rappresentanti dei Partner Associati possono partecipare alle condizioni stabilite da specifici accordi sottoscritti dai singoli Partner Associati e dagli Stati Membri di BLUE MED, in accordo all'. I soggetti interessati possono partecipare in qualità di osservatori sulla base di un invito del Consiglio di Governo oppure a seguito dell'approvazione, da parte dello stesso Board, della loro richiesta dì partecipazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2014-06-23;96#art-ara-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo