Accordo relativo all'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) BLUE MED
Art. 14
Relazioni tra i fornitori designati per i servizi di traffico aereo ed i fornitori designati per i servizi meteorologici
In vigore dal 12 lug 2014
Relazioni tra i fornitori designati per i servizi di traffico aereo ed i fornitori designati per i servizi meteorologici
1. Gli Stati Membri assicurano che i fornitori designati per i servizi di traffico aereo ed i fornitori designati per i servizi meteorologici stipulino accordi scritti o intese equivalenti che forniscano regole e procedure in modo da regolare la loro cooperazione, collaborazione e coordinamento nella fornitura dei servizi all'interno dello spazio interessato al fine di realizzare una maggiore cooperazione nel dominio ATM/ANS. Tali accordi od intese sono notificati al Consiglio di Governo.
2. Ogni accordo scritto o intesa equivalente riguardante servizi di traffico aereo e/o meteorologici transfrontalieri nello spazio interessato, è approvato dagli Stati Membri dopo consultazione con il "BLUE MED Governing Board". Una volta approvato, gli Stati Membri notificano l'accordo al "BLUE MED Governing Board".
3. Gli Stati Membri assicurano che ogni accordo scritto o intesa equivalente relativamente alla fornitura dei servizi di traffico aereo da parte di fornitori designati, al di fuori dello spazio aereo interessato con Paesi limitrofi, non abbia alcun impatto sul presente Accordo e sia notificato al Consiglio di Governo ed al Depositario.
Storico versioni
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