Accordo relativo all'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) BLUE MED

Art. 13

Servizi Meteorologici

In vigore dal 12 lug 2014
Servizi Meteorologici 1. Gli Stati Membri assicurano una stretta cooperazione tra i fornitori di servizi ed informazioni meteorologiche aeronautiche. 2. Ogni Stato Membro fornisce al "BLUE MED Governing Board" una lista di fornitori di servizi meteorologici designati in esclusiva o altrimenti autorizzati ai sensi della normativa sul Cielo Unico Europeo per la fornitura dei servizi Meteorologici all'interno dello spazio aereo sotto la propria responsabilità.
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urn:nir:stato:legge:2014-06-23;96#art-ara-13

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Servizi Meteorologici (Art. 13 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo