Art. 37 · Depositario
Accordo relativo all'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) BLUE MED

Art. 37

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Depositario

In vigore dal 12 lug 2014
Depositario 1. Il Governo italiano ha il ruolo di Depositario del presente Accordo e dei suoi Allegati e ne conserva copia ufficiale. 2. Copia originale di ogni strumento di ratifica, recesso, conclusione o sospensione del presente Accordo e dell'accesso o del recesso di Partner Associati, è conservata dal Depositario. 3. Il Depositario: a) Informa gli Stati Membri di: i. Ogni deposito di un documento di ratifica o di accesso con la data dello stesso; ii. La data di entrata in vigore del presente Accordo; iii. L'accettazione ed entrata in vigore di ogni variazione al presente Accordo; iv. Ogni richiesta da parte di uno Stato di accesso al presente Accordo; e v. Ogni recesso da parte di uno Stato Membro dal presente Accordo; b) Registra il presente Accordo ed ogni variazione successiva con l'Organizzazione internazionale dell'Aviazione Civile ed informa la Commissione Europea della data di entrata in vigore del presente Accordo e di ogni variazione successiva; c) Informa l'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile e la Commissione Europea di: i. Ogni accesso o ogni recesso dal presente Accordo con la data dello stesso; e ii. La sospensione o la conclusione del presente Accordo con la data dello stesso; d) Trasmette copie certificate del presente Accordo a tutti gli Stati Membri; e e) Svolge ogni altra funzione abituale per i Depositari.
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