Accordo relativo all'istituzione del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) BLUE MED
Art. 37
37 / 38Depositario
In vigore dal 12 lug 2014
Depositario
1. Il Governo italiano ha il ruolo di Depositario del presente Accordo e dei suoi Allegati e ne conserva copia ufficiale.
2. Copia originale di ogni strumento di ratifica, recesso, conclusione o sospensione del presente Accordo e dell'accesso o del recesso di Partner Associati, è conservata dal Depositario.
3. Il Depositario:
a) Informa gli Stati Membri di:
i. Ogni deposito di un documento di ratifica o di accesso con la data dello stesso;
ii. La data di entrata in vigore del presente Accordo;
iii. L'accettazione ed entrata in vigore di ogni variazione al presente Accordo;
iv. Ogni richiesta da parte di uno Stato di accesso al presente Accordo; e
v. Ogni recesso da parte di uno Stato Membro dal presente Accordo;
b) Registra il presente Accordo ed ogni variazione successiva con l'Organizzazione internazionale dell'Aviazione Civile ed informa la Commissione Europea della data di entrata in vigore del presente Accordo e di ogni variazione successiva;
c) Informa l'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile e la Commissione Europea di:
i. Ogni accesso o ogni recesso dal presente Accordo con la data dello stesso; e
ii. La sospensione o la conclusione del presente Accordo con la data dello stesso;
d) Trasmette copie certificate del presente Accordo a tutti gli Stati Membri; e
e) Svolge ogni altra funzione abituale per i Depositari.
Storico versioni
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