AccordoTitolo II

Art. 13

Futuro di LTF

In vigore dal 8 mag 2014
Futuro di LTF Il Promotore pubblico potrà ricevere entro i 12 mesi a decorrere dalla sua costituzione, secondo tutte le modalità giuridiche appropriate, se del caso a titolo gratuito, la totalità o una parte dei diritti e obblighi di LTF SAS. A partire da questo trasferimento, si sostituisce a LTF SAS nell'esercizio delle missioni che corrispondono a questi diritti ed obblighi. Tale trasferimento, che porti o meno all'estinzione della persona giuridica di LTF SAS, non dà luogo alla riscossione di nessuna imposta, diritto o tassa di qualunque natura. Inoltre, in qualsiasi materia fiscale, il Promotore pubblico, se gli viene trasferita la totalità o una parte del patrimonio di LTF SAS, è considerato come il continuatore della personalità di LTF SAS, i cui diritti e vantaggi fiscali anteriormente acquisiti non potranno, per effetto del suddetto trasferimento, essere rimessi in discussione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2014-04-23;71#art-a-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Futuro di LTF (Art. 13 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo