Accordo›Titolo III
Art. 15
Finanziamento
In vigore dal 8 mag 2014
Finanziamento
In accordo con le disposizioni del comma a) dell'art.10 dell'Accordo del 29 gennaio 2001, ovvero che "gli studi generali della sezione internazionale del progetto Torino-Lione, nonché il progetto ed i lavori della parte italo-francese di tale collegamento inscritti nel programma della prima fase, sono finanziati in parti uguali dai due Paesi".
Tuttavia in via del tutto eccezionale i sovracosti derivanti dal cambiamento del tracciato in Italia rispetto all'originario progetto "Sinistra Dora" saranno sostenuti totalmente dalla Parte italiana, che beneficerà della globalità del relativo finanziamento europeo, segnatamente per coprire:
a) i costi per la revisione del progetto preliminare e definitivo dell'opera;
b) i costi per la realizzazione del cunicolo geognostico de La Maddalena, valutati sulla base del progetto definitivo approvato dal CIPE il 18 novembre 2010;
c) i costi per la realizzazione dei sondaggi in Italia, valutati sulla base del Piano dei sondaggi approvato dalla Commissione intergovernativa.
Per la quantificazione dei suddetti sovracosti a carico esclusivo dell'Italia, le Parti convengono di riferirsi al bilancio predisposto da LTF SAS ed approvato dalla Commissione intergovernativa nel dicembre 2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2014-04-23;71#art-a-15