Accordo›Titolo IV
Art. 19
Disposizioni demaniali e fondiarie
In vigore dal 8 mag 2014
Disposizioni demaniali e fondiarie
Ciascuno delle Parti si impegna ad acquisire per metterli a disposizione del Promotore pubblico i terreni necessari, sul proprio territorio, per la costruzione delle opere costitutive della sezione transfrontaliera.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-04-23;71#art-a-19