AccordoTitolo IV

Art. 19

Disposizioni demaniali e fondiarie

In vigore dal 8 mag 2014
Disposizioni demaniali e fondiarie Ciascuno delle Parti si impegna ad acquisire per metterli a disposizione del Promotore pubblico i terreni necessari, sul proprio territorio, per la costruzione delle opere costitutive della sezione transfrontaliera.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2014-04-23;71#art-a-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni demaniali e fondiarie (Art. 19 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo