AccordoTitolo VI

Art. 23

Principi relativi alle misure di trasferimento modale adottati

In vigore dal 8 mag 2014
Principi relativi alle misure di trasferimento modale adottati 23.1 Le Parti conducono congiuntamente una politica tesa a favorire il trasferimento modale del trasporto dalla strada alla ferrovia nelle Alpi, al fine di preservare l'ambiente di questa regione, conformemente agli obiettivi della Convenzione alpina. 23.2 Conformemente all'allegato 3 del presente Accordo che è parte integrante di quest'ultimo, la suddetta politica di trasferimento modale riguarderà da un lato il migliore utilizzo della rete ferroviaria esistente, in particolare della linea storica del Frejus, e dall'altro lato la regolazione della circolazione delle merci su strada, utilizzando gli strumenti tariffari o normativi appropriati, nel rispetto della legislazione europea, subordinatamente alla disponibilità di adeguata capacità ferroviaria. 23.3 Le Parti ricercheranno insieme agli altri Stati alpini e alla Commissione europea un accordo su dei principi e un calendario progressivo per la messa in opera di meccanismi coordinati di regolazione e di riduzione dei flussi stradali transalpini in concomitanza con la messa in servizio dei progetti ferroviari che porteranno a un rilevante aumento della capacità di tale modalità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2014-04-23;71#art-a-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo