Accordo›Titolo VII
Art. 26
Emendamenti
In vigore dal 8 mag 2014
Emendamenti
Il presente Accordo può essere emendato mediante accordo tra le Parti, in particolare ai fini di prevedere la realizzazione di prestazioni supplementari minori, che si rivelino complementari e di cui le Parti constatino l'utilità e ne auspichino la realizzazione.
Le condizioni di entrata in vigore di tali emendamenti saranno stabilite da ogni accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2014-04-23;71#art-a-26