AccordoTitolo VII

Art. 26

Emendamenti

In vigore dal 8 mag 2014
Emendamenti Il presente Accordo può essere emendato mediante accordo tra le Parti, in particolare ai fini di prevedere la realizzazione di prestazioni supplementari minori, che si rivelino complementari e di cui le Parti constatino l'utilità e ne auspichino la realizzazione. Le condizioni di entrata in vigore di tali emendamenti saranno stabilite da ogni accordo.
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urn:nir:stato:legge:2014-04-23;71#art-a-26

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Emendamenti (Art. 26 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo