Art. 26 · Emendamenti
AccordoTitolo VII

Art. 26

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Emendamenti

In vigore dal 8 mag 2014
Emendamenti Il presente Accordo può essere emendato mediante accordo tra le Parti, in particolare ai fini di prevedere la realizzazione di prestazioni supplementari minori, che si rivelino complementari e di cui le Parti constatino l'utilità e ne auspichino la realizzazione. Le condizioni di entrata in vigore di tali emendamenti saranno stabilite da ogni accordo.
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