Art. 19 · Disposizioni demaniali e fondiarie
AccordoTitolo IV

Art. 19

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Disposizioni demaniali e fondiarie

In vigore dal 8 mag 2014
Disposizioni demaniali e fondiarie Ciascuno delle Parti si impegna ad acquisire per metterli a disposizione del Promotore pubblico i terreni necessari, sul proprio territorio, per la costruzione delle opere costitutive della sezione transfrontaliera.
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