Accordo›Titolo IV
Art. 17
Principi per il montaggio giuridico, economico e finanziario
In vigore dal 8 mag 2014
Principi per il montaggio giuridico, economico e finanziario
Il montaggio giuridico, economico e finanziario del progetto si ispira ai principi enunciati dall'allegato 2 del presente Accordo che è parte integrante di quest'ultimo.
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Prourn:nir:stato:legge:2014-04-23;71#art-a-17