AccordoTitolo II

Art. 12

Ricapitalizzazione

In vigore dal 8 mag 2014
Ricapitalizzazione Nonostante le disposizioni del diritto francese applicabili al Promotore pubblico, nell'ipotesi in cui il Promotore pubblico fosse dotato di un capitale sociale, tale capitale sociale non potrà essere modificato senza l'accordo delle Parti o del Promotore pubblico.
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urn:nir:stato:legge:2014-04-23;71#art-a-12

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Ricapitalizzazione (Art. 12 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.) — Testo vigente | Portale Normativo