Accordo›Titolo II
Art. 8
Servizio permanente di controllo
In vigore dal 8 mag 2014
Servizio permanente di controllo
8.1 Oltre alle autorità di controllo istituite dalla legislazione nazionale applicabile al Promotore pubblico, si istituisce un Servizio permanente di controllo.
Il Servizio permanente di controllo provvede al rispetto del corretto impiego dei fondi pubblici, all'efficienza economica, finanziaria e tecnica del Promotore pubblico, alla corretta esecuzione del progetto e, a livello più generale, al buon funzionamento del Promotore pubblico, nel rispetto del suo statuto, del suo regolamento interno e delle disposizioni del presente Accordo.
Il Servizio permanente di controllo si compone di esperti nei settori interessati dall'attività del Promotore pubblico.
Il Servizio permanente di controllo è composto da 12 membri nominati da ciascuna Parte a metà. Ogni Parte notifica il nome di ciascun membro del Servizio che intende designare all'altra Parte, che dispone di un termine di quindici giorni per fare conoscere la propria decisione. In assenza di obiezioni entro tale termine, è ritenuto che l'altra Parte abbia approvato la designazione. La ricusazione di un membro deve essere giustificata e motivata per iscritto. In caso di ricusazione, la Parte interessata deve designare un altro candidato, che non può più essere ricusato.
Il Presidente del Servizio permanente di controllo è nominato dalla Parte francese; ha voto preponderante in caso di parità.
Il mandato dei membri del Servizio permanente di controllo ha una durata di 5 anni ed è rinnovabile.
Il Servizio permanente di controllo delibera validamente sull'adozione dei rapporti e note di avvertimento solo a condizione che la metà dei membri sia presente o rappresentata.
Le persone che ricoprono o hanno ricoperto la posizione di membro del Consiglio di amministrazione o di membro della Commissione dei contratti del Promotore pubblico che esercitano o hanno esercitato funzioni direttive all'interno del Promotore pubblico non possono essere membri del Servizio permanente di controllo.
8.2 Il Servizio permanente di controllo presenta relazioni e note di avvertimento su tutti gli aspetti dell'esecuzione del progetto da parte del Promotore pubblico. Gode dei più ampi poteri investigativi di disponibilità dei documenti e di consultazione in loco. Se del caso, formula raccomandazioni motivate per migliorare l'efficacia del Promotore pubblico.
Il Servizio permanente di controllo può essere adito dal Consiglio di amministrazione, anche su richiesta del rappresentante della Commissione europea che assiste alle sue riunioni, da una delle Parti firmatarie, dal Direttore Generale o dal Presidente della Commissione dei contratti. Può altresì decidere di occuparsi di eventuali questioni che ritiene utili per l'esercizio della propria missione.
Le relazioni e le note di avvertimento del Servizio permanente di controllo sono trasmesse immediatamente all'autorità che lo ha investito della questione e alle Parti firmatarie del presente Accordo.
8.3 Il Servizio permanente di controllo è collocato presso il Promotore pubblico che, sotto il controllo delle Parti, fa sì che il Servizio disponga costantemente dei mezzi materiali e finanziari sufficienti a permetterne il corretto funzionamento. A tal fine, il Presidente del Servizio permanente di controllo propone un budget annuale al Consiglio di amministrazione; tale budget può essere respinto solo con una maggioranza qualificata fissata dallo statuto del Promotore pubblico che preveda l'accordo di più della metà dei membri del CdA nominati da ciascuna Parte.
Nel rispetto del suo budget, il Servizio permanente di controllo può fare appello agli esperti di sua scelta per la realizzazione di studi specifici e, più in generale, per assisterlo nella sua missione e nell'elaborazione delle relazioni che deve presentare. Il Presidente del Servizio permanente di controllo è il solo a potere disporre dei mezzi destinati al Servizio per permettergli di compiere la sua missione. L'aggiudicazione e l'esecuzione dei contratti conclusi a tal fine sono assicurate dal Presidente del Servizio permanente di controllo a nome del Promotore pubblico, ai sensi della direttiva 2004/17/CE. I contratti sono firmati dal Presidente del Servizio permanente di controllo nel rispetto delle soglie di competenza del Consiglio di amministrazione, che può rifiutarsi di autorizzare la firma di un contratto solo con una maggioranza qualificata fissata dallo statuto del Promotore pubblico che preveda l'accordo di più della metà dei membri del CdA nominati da ciascuna Parte.
I contratti firmati sono trasmessi immediatamente alla Commissione dei contratti.
Il Presidente del Servizio permanente di controllo rende conto periodicamente dell'uso dei mezzi del Servizio alle Parti, al Consiglio di amministrazione e al Direttore Generale, nonché alle altre autorità di controllo del Promotore pubblico.
8.4 Le modalità pratiche di funzionamento del Servizio permanente di controllo sono previste, conformemente alle disposizioni del presente articolo, dallo statuto e dal regolamento interno del Promotore pubblico.
Storico versioni
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