Accordo›Titolo II
Art. 11
Proprietà delle opere
In vigore dal 8 mag 2014
Proprietà delle opere
Le opere costitutive della sezione transfrontaliera diventano proprietà del Promotore pubblico fatte salve le stipulazioni particolari e temporanee dei contratti conclusi da quest'ultimo per la realizzazione e l'esercizio delle suddette opere.
All'estinzione del Promotore pubblico, le opere di sua proprietà diventano di proprietà dello Stato sul cui territorio sono situate.
Un accordo tra le Parti disciplina le conseguenze di questa scomparsa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2014-04-23;71#art-a-11