Art. 17 · Principi per il montaggio giuridico, economico e finanziario
AccordoTitolo IV

Art. 17

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Principi per il montaggio giuridico, economico e finanziario

In vigore dal 8 mag 2014
Principi per il montaggio giuridico, economico e finanziario Il montaggio giuridico, economico e finanziario del progetto si ispira ai principi enunciati dall'allegato 2 del presente Accordo che è parte integrante di quest'ultimo.
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