Art. 13 · Futuro di LTF
AccordoTitolo II

Art. 13

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Futuro di LTF

In vigore dal 8 mag 2014
Futuro di LTF Il Promotore pubblico potrà ricevere entro i 12 mesi a decorrere dalla sua costituzione, secondo tutte le modalità giuridiche appropriate, se del caso a titolo gratuito, la totalità o una parte dei diritti e obblighi di LTF SAS. A partire da questo trasferimento, si sostituisce a LTF SAS nell'esercizio delle missioni che corrispondono a questi diritti ed obblighi. Tale trasferimento, che porti o meno all'estinzione della persona giuridica di LTF SAS, non dà luogo alla riscossione di nessuna imposta, diritto o tassa di qualunque natura. Inoltre, in qualsiasi materia fiscale, il Promotore pubblico, se gli viene trasferita la totalità o una parte del patrimonio di LTF SAS, è considerato come il continuatore della personalità di LTF SAS, i cui diritti e vantaggi fiscali anteriormente acquisiti non potranno, per effetto del suddetto trasferimento, essere rimessi in discussione.
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urn:nir:stato:legge:2014-04-23;71#art-a-13